Quando il legislatore istiga le pippe mentali

18 feb. 2016

L'espressione non è tra le più eleganti e certo non la useremmo se invitati a Corte ma rende bene l'idea.

I protagonisti della ricostruzione attualmente sono assorbiti da questa defatigante ginnastica mentale indotti dall'innovativa prescrizione sul subappalto contenuta nell'ormai famigerato art. 11 della L. 125 del 2015.

Il comma 6, che nelle originali intenzioni del legislatore dovrebbe limitare il subappalto dei lavori per la ricostruzione alle stesse percentuali già in uso negli appalti pubblici, è invece diventato causa di inarrestabili pippe mentali.

L'intenzione di limitare il subappalto nei limiti del 30%, limite per altro già adottato spontaneamente da quei Presidenti di consorzio consapevoli di utilizzare soldi pubblici per riparare beni privati, è più che condivisibile ma l'asino, come al solito, è caduto su quella ormai conclamata incapacità di scrivere in modo compiuto una norma senza che questa presti il fianco ad una fantasmagorica serie di interpretazioni.

Una maleducazione/incompetenza del legislatore che spinge gli uffici competenti ed i nostri caserecci governanti ad adeguarsi a logiche che gli stessi non hanno timore a definire bacate ma invece di fare barricate contro questa dilagante incompetenza scelgono, come al solito, di legare l'asino dove dice il padrone.

Via libera, quindi, alle pezze a colore per adeguarsi ad una norma bacata. Colori di cui molti, abusando della ginnastica mentale già detta, potrebbero infine non poterne più distinguere ed apprezzare le diverse cromalità.

 

Walter Salvatore